Le Onlus possono essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali" alla condizione che esercitino anche attivitàd'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria. L'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attivitàeconomica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici".
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