Autore:
Padula, Carlo
Titolo:
I rapporti fra amministrazione statale periferica e regioni all'epoca del principio di sussidiarieta' Periodico:
Diritto e società Anno:
2007 - Fascicolo:
1 - Pagina iniziale:
63 - Pagina finale:
109Il tema dei rapporti tra Regioni e organi statali periferici incaricati di " tenere i rapporti" con le autonomie territoriali è legato a quello del coordinamento periferico " infrastatale": sia il coordinamento generale che quello settoriale con le Regioni, infatti, presuppongono la possibilità , per il commissario del Governo ( ora Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie), di influire sull'attività dei vari organi statali periferici. I due profili sono stati oggetto, nel tempo, di varie discipline e innovazioni, culminate nel d.lgs.. 29/2004 e nel d.P.R. n. 180/2006. Il primo imposta i rapporti fra organi periferici statali ed enti territoriali su due livelli: provinciale, fra prefetti ed enti locali, e regionale, fra Rappresentante dello Stato e Regioni; però, il regolamento attuativo non rispetta questo principio del " doppio binario", consentendo la partecipazione di rappresentanti regionali alle conferenze provinciali e " aprendo" la conferenza regionale al presidente della Provincia e ai sindaci interessati . Tale norme, alterando la composizione delle conferenze prevista dal d.lgs.n.29/2004, risultano illegittime. Oltre al livello territoriale, viene in rilievo anche il tipo di rapporto che intercorre tra Regioni e organi statali periferici: le norme prevedono soprattutto rapporti di coordinamento ( e, in pochi casi , di vigilanza e di supporto)e, all'interno di questo ambito , si possono distinguere norme generali, norme attinenti alla fase esecutiva di un coordinamento compiuto al centro e norme che, invece, attribuiscono direttamene funzioni di coordinamento in periferia.
L'importanza del coordinamento tra Regioni e organi statali periferici è, però. da verificare alla luce del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art.118, co.1,Cost.Questa disposizione appare in contraddizione con il principio del " più ampio decentramento amministrativo " di cui all'art.5 Cost.; questo prevede , in periferia, il c.d. sistema del parallelismo fra gli organi statali periferici e gli organi degli enti territoriali , mentre l'art.118 tende, a nostro avviso, a configurare un sistema di amministrazione unica, per cui in periferia dovrebbero esistere - in linea di massima e salvo eccezioni - solo gli apparti amministrativi degli enti territoriali . La giurisprudenza costituzionale offre alcuni spunti che vanno in senso contrario a questa tesi e la legislazione ordinaria non è certo orientata nella direzione di un ridimensionamento degli apparati periferici( per cui il tema in questione mantiene la sua attualità ) ma il potenziamento degli enti territoriali dovrebbe pur sempre diminuire il ruolo delle amministrazioni statali periferiche ed aumentare l'importanza del coordinamento al centro. L'efficiente coordinamento amministrativo tra Stato e Regioni è minato - più che dalla mancata costituzionalizzazione della Conferenza Stato- Regioni - dalla prassi del legislatore statale ,che spesso ometti di prevedere un coordinamento con le Regioni in occasione della " chiamata in sussidiarietà " di cui all'art.118 Cost., provocano frequenti interventi della Corte costituzionale . Se la Corte vigili " dall'alto" sul rispetto del principio di leale collaborazione, è importante anche la vigilanza " dal basso" sulla concreta attuazione di quanto stipulato in sede di intesa. In questa prospettiva, la disciplina degli ultimi anni sui rapporti fra organi statali periferici e Regioni si fa apprezzare soprattutto perché rivolge specifica attenzione alla promozione e alla vigilanza sull'attuazione in periferia delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato- Regioni e Conferenza unificata.
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