Autore: Giuffrè, Felice
Titolo: Calamità naturali ed emergenza nella transizione costituzionale italiana: spunti a proposito di retaggi statualistici e nuova ispirazione autonomistica.
Periodico: Diritto e società
Anno: 2001 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 111 - Pagina finale: 157

La disciplina dell'emergenza pubblica per calamità o catastrofi naturali costituisce un banco di prova altamente significativo per verificare l'ispirazione teorica di fondo di ciascun ordinamento. In questo senso, già nell'esperienza statuaria la dichiarazione dello stato d'assedio ed il potere di ordinanza extra ordine svelavano la sostanza pregiudica della Persona statale, che nei momenti di crisi, superando la formale concatenazione degli atti pubblici, era in grado di riassumere la sovranità assoluta in capo all'Esecutivo, sulla base del riferimento alla teoria della necessità come fonte del diritto, ovvero dell'applicazione analogica degli istituti della legittima difesa e dello stato di necessità di fonte ad eventi imprevisti ed imprevedibili, tali da mettere a repentaglio le istituzioni della civile convivenza. L'attuale disciplina degli stati di crisi determinati da calamità naturali , catastrofi o altri eventi calamitosi ( l.225/1992, come modificata dal d.lgs.112/ 1998) determina un accertamento organizzativo eccezionale in capo all'apparato statale, in base al quale risultano violate le disposizioni costituzionali che stabiliscono la distribuzione delle competenze tra i livelli di governo territoriale dell'ordinamento pubblico repubblicano. Nell'ambito di un assetto costituzionale " a doppia legalità" - in cui, cioè, la validità si misura sia con riferimento alla continuità delle sequenze formali- procedimentali previste dalle norme sulla produzione degli atti pubblici , sia sulla base della coerenza degli stessi atti rispetto alla concreta garanzia degli interessi sostanziali che trovano copertura nella tavola dei valori costituzionali - la verifica di legittimità della legislazione emergenziale e degli atti amministrativi conseguenti pasa per un bilanciamento , importano al principio di stretta proporzionalità , tra le rotture della legalità costituzionale e l 'esigenza di salvaguardare, anche nelle situazioni di crisi, interessi fondamentali dello Stato sociale ( vita, salute, ambiente, etc.) Sotto questo profilo , le previsioni della legge 225/1992 che attribuiscono esclusivamente ad organi dello Stato il potere d emanare ordinanze in deroga al diritto vigente nei casi di eventi calamitosi che , per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari , appaiono eccessivamente limitative delle competenze regionali, almeno ne casi in cui l'emergenza potrebbe essere superata con l'attribuzione dei medesimi poteri straordinari agli organi delle regioni.


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