La Cassazione pone un freno ad una prassi deviante: è dovere del giudice verificare in concreto la libera e volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte del dichiarante, mero testimone o coimputato [Nota a sentenza: Cass., sez. VI pen., 15 giugno 2009, n. 24625] |
Sui limiti del giudicato cautelare (nota a Sez. un., 24/05/04, dep. 9/07/04, n. 29952, Fallimento s.r.l. C.G.P.). |