Autore: Cardarelli, Maria Cecilia
Titolo: Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e aziendalistica
Periodico: Il diritto fallimentare e delle società commerciali
Anno: 2019 - Volume: 94 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 11 - Pagina finale: 31 - Parte: 1

Il lavoro prende spunta da recenti interventi europei e dall’articolato della Riforma del Codice della crisi d’impresa che richiedono una definizione del concetto di “crisi” differente da quello di “insolvenza”. Nel nostro ordinamento i numerosi interventi di modifica della legge fallimentare avevano, del resto, prodotto una discreta incertezza interpretativa sul concetto di crisi e sul suo rapporto con quello di insolvenza, e, dunque, un intervento chiarificatore in tal senso è senz’altro necessario. La prassi aveva, almeno in parte, recepito dalla scienza aziendalistica concetti quali la continuità aziendale utili ai fini dell’indagine sullo stato economico-finanziario dell’impresa. La disciplina che si ritrova nella bozza di codice della crisi fa ampio riferimento a concetti aziendalistici: continuità aziendale, cash flow. Questi nuovi criteri giuridici aspirano a fornire un quadro completo della situazione economico-finanziaria dell’impresa. La riflessione vuole mettere in evidenza come molti elementi contenuti nella nuova regolamentazione siano già presenti nel sistema, in particolare nel diritto delle società e nella disciplina della governance laddove si richiede un adeguato assetto organizzativo, oveadeguato significa proporzionato all’attività svolta. La portata innovative può considerarsi incentrata nel dettato del nuovo art. 2086 c.c. che, da un lato estende l’obbligo di predisporre “un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi”, ma non solo in quella funzione specifica, a tutte le imprese siano esse in forma societaria o no, dall’altro rende quello stesso obbligo che oggi è implicito nella diligenza ex art. 2392 c.c., in obbligo specifico a carico degli amministratori. Da tutto questo occorre porsi un primo interrogativo: tale previsione incide ed, eventualmente come, nell’ope­ra di semplificazione e flessibilità dei modelli organizzativi dell’impresa? Inoltre, se fino ad ora si auspicava un coordinamento tra diritto societario e diritto delle procedure concorsuali, forse oggi, alla luce di questi nuovi interventi di riforma, ove la riforma fosse varata, si potrebbe riscontrare un assorbimento della disciplina della crisi nel diritto dell’impresa. Infatti, il fulcro e l’oggetto della regolamentazione è la gestione del rischio d’impresa che è parte integrante della disciplina della governance; la necessità di predisporre sistemi informativi, adeguati assetti organizzativi nient’altro significa se non avere una organizzazione in grado di gestire il rischio d’impresa in modo efficiente, così da individuare i sintomi di una crisi imminente nei tempi necessari per porvi rimedio e, ancora più importante, individuare le cause di criticità così da modificare le scelte operative in funzione di continuità aziendale. The work takes the steps from recent European interventions and from the Italian Reform of the Codice della crisi d’impresa, that require for the concept of “crisis” a different definition from the one used for “insolvency”. The numerous modifications of Bankruptcy Law in Italian regulations had produced uncertainness in interpreting the concept of crisis and its relations with insolvency. Consequently, a clarification is undoubtedly necessary. Praxis had partially accepted from the business science useful concepts (like the company’s continuity) for the investigation on the economic and financial state of a business. Norms in the draft Codice della crisi refer abundantly to business concepts: company’s continuity, cash flow, etc. These new judicial criteria aim to offer a complete scenario on the economic and financial situation for the company. The work’s aim is to underline that many elements in the new regulations were already present in the system, particularly in the Company Law and in the norms referred to the governance for the part in which an adequate organizational structure is required (where adequate means proportionate to the activity). The innovative reach is focused on the new art. 2086 c.c. that 1) extends the obligation of “an organizational, administrative and accounting structure adequate to the nature and the dimensions of the company also considering the prompt identification of a crisis” to all the companies (corporative or not) 2) makes this obligation (now implicit in diligence ex art. 2391 c.c.) a specific obligation depended of administrators. From all that, a question is needed: does this prediction impact, and possibly how, in the simplification and flexibility process of the company’s organizational models? Furthermore, if so far a coordination between Corporate Law and Bankruptcy Law has been desired, perhaps now, considering the new reforming interventions (if the reform will be approved) an integration of the crisis discipline in the Company Law could be find. Indeed, the core of the regulation is the enterprise risk management, an integral part of governance discipline; the need to draw up informative systems and adequate organizational structures means an organization that is able to manage the entrepreneurial risk efficiently. So will be possible 1) to individuate symptoms of an impending crisis in the useful times to remedy and 2) to find out the causes of the problems so to modify the operative choices for business continuity.




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