È applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. nel caso di delitto di truffa nei confronti di un ministro di culto anche se lo stesso non si trova nell'esercizio delle sue funzioni; è necessario e sufficiente che il reo abbia piena consapevolezza della funzione svolta dalla vittima (trattandosi, quindi, di un delitto doloso) e che le sue condotte si risolvano nell'aggressione alla persona a motivo dell'incarico, funzione o missione espletata ed al ruolo che di conseguenza riveste, a prescindere dagli effetti dannosi che tale condotta può aver generato.
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