Autore: Gustapane, Antonello
Titolo: Giudice e pubblico ministero nel giusto processo.
Periodico: Diritto e società
Anno: 2001 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 7 - Pagina finale: 66

La riforma in materia di giusto processo effettuata con la legge costituzionale n.2 del 1999 rende attuale l'esigenza di compiere una riflessione sul ruolo istituzionale riservato ala magistratura ordinaria dal vigente ordinamento costituzionale . In forza della combinata lettura degli artt. 101, 102,103,104,108 e 111 ( comma 1° , come modificato con l. cost. 23 novembre 1999 , n.2) la funzione giurisdizionale " si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge " ed è conferita in via esclusiva a degli organi , che, essendo posti in condizioni di effettiva indipendenza, acquistano la capacità di controllare effettivamente la conformità alla volontà legislativa, ed in in primis di quella della costituzione, dell'agire di tutti i soggetti, pure di quelli titoli del potere politico. Condizione indispensabile per l'assolvimento della funzione di garanzia della legalità costituzionale e di difesa delle libertà personali è, ai sensi del II comma dell'art.101 ed il secondo comma deòòl'art.111 Cost. ( come recentemente modificato) , l'esclusiva ed assoluta soggezione dei giudici alla legge conforme alla Costituzione , che devono applicare al caso sottoposto al loro giudizio n modo libero, ossia senza seguire direttive diverse da quelle tratte , secondo la propria professionalità e secondo la propria coscienza, dallo stesso sistema normativo attraverso codificate le regole di ermeneutica. IL combinato disposto degli artt. 25, II e III comma , e 112 Cost. permette, però , di configurare ance il pubblico ministero quale organo pubblico promotore ai fini di giustizia dell'intervento decisorio del giudice, del quale rafforza la terzietà per meglio garantire i diritti di azione e di difesa delle parti in contesa: in questo modo la funzione requirente appare cosi strettamente connessa a quella giudicante da essere permeata, pur nella diversità dei ruoli, della stessa caratteristica sostanziale di neutralità. Anche il pubblico ministero è difatti sottoposto unicamente alla scelta discrezionale compiuta del potere legislativo prima del fatto qualificato come reato con quella stessa norma che il pubblico ministero ,senza operare indebite preferenze chiede al giudice di applicare nei confronti del reo. L'analisi del ruolo istituzionale esercitato sia dal giudice che dal pubblico ministero consente di affermare che ogni magistrato ordinario, sia che eserciti funzioni giudicanti sia che eserciti funzioni requirenti deve comunque affrontare il concreto conflitto di interessi sottoposto al suo esame facendo esclusivo riferimento alla costituzione ed alla legge e senza subire alcune pressione o influenza esterna allo stesso sistema normativo. Il principio costituzionale di esclusiva sottoposizione alla legge rende, allora, il titolare delle funzioni giudiziarie svincolato da qualsiasi forma di mandato politico dal Parlamento e del tutto imparziale, così da permettergli di soddisfare appieno l'esigenza di rendere giustizia all'intera comunità nazionale, che non ha bisogno di rappresentanti ispirati politicamente e ma di interpreti fedeli unicamente alla legge.




SICI: 0391-7428(2001)1<7:GEPMNG>2.0.ZU;2-C

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