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Autore
Manzini, Pietro

Titolo
Algoritmi collusivi e diritto antitrust europeo
Periodico
Mercato concorrenza regole
Anno: 2019 - Volume: 21 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 163 - Pagina finale: 184

La migliore letteratura economica ha già convincentemente dimostrato che le imprese possono raggiungere un equilibrio collusivo anticoncorrenziale mediante l'uso di algoritmi. Al contrario, la questione consistente nel verificare se le norme antitrust europee possono essere applicate a tale fenomeno è stata sinora scarsamente esplorata. L'unico caso ad oggi deciso dalla Commissione riguarda un gruppo di intese verticali aventi ad oggetto il controllo, mediante software di monitoraggio, del livello dei prezzi praticati nel mercato a valle. Tuttavia, i maggiori rischi per la concorrenza derivano dagli algoritmi capaci di indurre o rafforzare un coordinamento collusivo di tipo orizzontale. All'analisi dell'applicazione delle norme antitrust europee a questo tipo di condotte è dedicato il presente lavoro. In estrema sintesi le conclusioni cui si è giunti sono le seguenti. L'invio continuo e reiterato tramite un signaling algorithm di una segnalazione di prezzo, accompagnato da una condotta coerente a seconda delle reazioni - cooperative o meno - dei concorrenti mette in comunicazione virtuale ma effettiva le imprese, le quali in tal modo riescono a raggiungere un vero e proprio meetings of minds, nella forma di una pratica concertata ai sensi dell'art. 101 Tfue. Invece, l'uso di algoritmi di self-learning da parte di un gruppo di imprese può rappresentare uno dei «fattori di correlazione» attraverso i quali imprese indipendenti sono in grado di prevedere i loro reciproci comportamenti e sono pertanto fortemente indotte ad allineare la loro condotta nel mercato, in modo da costituire collettivamente una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 102. Infine, per quanto riguarda il regime della responsabilità, si è escluso che, allo stato, l'uso di algoritmi di self-learning possa schermare l'impresa dalla responsabilità per violazioni delle norme antitrust. Alle forme di A.I., per quanto sofisticate e self-learning, non è riconosciuta una personalità giuridica capace di assumersi la responsabilità delle loro decisioni. Alla fattispecie può applicarsi, per analogia, la disciplina del rapporto tra preponente ed agente commerciale.



SICI: 1590-5128(2019)21:1<163:ACEDAE>2.0.ZU;2-L
Testo completo: https://www.rivisteweb.it/download/article/10.1434/94242
Testo completo alternativo: https://www.rivisteweb.it/doi/10.1434/94242

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