"

Autore
Marchisio, Emiliano

Titolo
Jus vairandi, art. 118 T.U.B. e servizi 'a costo zero'. Il n'y a pas de néant. Zéron'existe pas (*), ([Commento a], Tribunale di Milano, 10 ottobre 2023)
Periodico
Banca borsa e titoli di credito
Anno: 2024 - Volume: 77 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 77 - Pagina finale: 84 - Parte: 2

Il Tribunale di Milano, nella sentenza annotata, ha affrontato il problema se, in un contratto bancario, ai fini dell’art. 118 t.u.b., l’introduzione di un corrispettivo positivo in luogo della precedente determinazione di un corrispettivo pari a zero debba considerarsi “modificazione” di clausole e condizioni già presenti e contemplate nel contratto o, al contrario, previsione contrattuale nuova. A fronte di un contrasto interpretativo in seno all’ABF, il Tribunale ha adottato la soluzione proposta nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF, chiamato a dirimere il contrasto interpretativo preesistente. Ha ritenuto, in particolare, che se l’indicazione “a zero” documenta la mancata previsione di un corrispettivo in conseguenza della mancata prestazione del servizio nell’àmbito delle obbligazioni assunte dalla banca, allora la variazione del corrispettivo deve evidentemente intendersi quale nuova condizione contrattuale. Se, invece, essa indica la mancata previsione di un corrispettivo per un servizio invece prestato nell’àmbito delle obbligazioni assunte dalla banca, la variazione del corrispettivo deve ritenersi “modificazione” di una clausola già presente nel contratto. The Tribunal of Milan addressed the issue of whether, in a banking contract, for the purposes of Article 118 of the d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), the introduction of a positive consideration in place of the previous determination of a consideration equal to zero should be considered a “modification” of clauses and conditions already present and contemplated in the contract, or conversely, a new contractual provision. Faced with an interpretative contrast within the ABF (Italian Banking and Finance Arbitrator), the Court adopted the solution proposed in the decision of the ABF Coordinating Board, called upon to resolve the pre-existing interpretative contrast. The Court, in particular, held that if the indication “zero” documents the absence of the service within the scope of the obligations undertaken by the bank, then the variation of the consideration must evidently be understood as a new contractual condition. However, if it indicates the absence of consideration for a service already provided within the scope of the obligations assumed by the bank, the variation of the consideration must be considered a “modification” of a clause already present in the contract.



SICI: 0390-9522(2024)77:1<77:JVA1TE>2.0.ZU;2-Q

Esportazione dati in Refworks (solo per utenti abilitati)

Record salvabile in Zotero

Biblioteche ACNP che possiedono il periodico