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Autore
Argentino, Ines

Titolo
La riaffermata validità delle clausole di put sulle partecipazioni azionarie nella giurisprudenza di Cassazione: il rapporto potere-rischio si sta dunque estinguendo?
Periodico
Banca borsa e titoli di credito
Anno: 2023 - Volume: 76 - Fascicolo: 5 - Pagina iniziale: 703 - Pagina finale: 712

In occasione della decisione della Corte di Cassazione n. 27227, del 7 ottobre 2021, si ribadisce la validità delle partecipazioni a scopo di finanziamento, anche ove il rischio connesso allo status socii venga azzerato in modo assoluto e costante, attraverso il riconoscimento alla società finanziatrice di un'opzione put. Rispetto ai precedenti, la decisione in commento restringe ulteriormente le maglie del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), là dove elimina il limite implicito che sembrava rappresentato dalla posizione di minoranza del socio-finanziatore. Si generano, da un lato, tensioni con la ratio riconosciuta sottesa all'art. 2265 c.c., ossia quella di garantire un'assennata gestione societaria e di rendere responsabile delle scelte gestionali negligenti effettuate chi sia nella possibilità di compiere tali decisioni. Dall'altro, l'affermazione secondo cui il soggetto il quale assume la qualifica di finanziatore “partecipativo” possa essere pure un socio di maggioranza sembra mettere definitivamente in crisi l'affermato principio della necessaria e imprescindibile correlazione tra potere (diritto di voto) e rischio derivante dall'attività imprenditoriale. On the occasion of the decision of the Supreme Court no. 27227, of 7 October 2021, the validity of the investments for financing purposes is reiterated, even if the risk associated with the status socii is absolutely and constantly zeroed, through the recognition of a put option to the financing company. Compared to the case-law precedents, the decision in question further restricts the limits of the prohibition of the Leonine pact (art. 2265 c.c.), where it eliminates the implicit limit that seemed to be represented by the minority position of the shareholder-financier. On the one hand, tensions are generated with the recognized ratio underlying art. 2265 of the Italian Civil Code, namely to guarantee a sensible corporate management and to make responsible for the negligent management choices made who is in the possibility of making such decisions. On the other hand, the assertion that the subject who assumes the status of “participatory” lender can also be a majority shareholder seems to definitively undermine the affirmed principle of the necessary and indispensable correlation between power (voting rights) and risk deriving from entrepreneurial activity.



SICI: 0390-9522(2023)76:5<703:LRVDCD>2.0.ZU;2-P

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