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Autore
Morbidelli, Giuseppe

Titolo
Stesse spiagge, stessi concessionari?
Periodico
Diritto e società
Anno: 2021 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 385 - Pagina finale: 400

Le sentenze 17 e 18 del novembre 2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato hanno definitivamente stabilito in virtù delle norme dei Trattati europei e della direttiva servizi del 2006 (c.d. Bolkestein), che le concessioni per uso turistico-ricreativo (o balneari) devono essere assegnate a seguito di procedure competitive, sicché le leggi dello Stato italiano che le hanno prorogate fino al 2033 sono da ritenersi non coerenti con tali norme e pertanto devono essere disapplicate sia dai giudici sia dalle stesse amministrazioni. Tuttavia, sia perché è oltremodo complesso dar corpo ad una legislazione che disciplini le procedure competitive per di più a fronte di una situazione frastagliatissima, sia soprattutto perchè per tali procedure richiederanno non poco tempo, il Consiglio di Stato, facendo uso del potere (invero indiscusso) di modulazione temporale degli effetti delle proprie sentenze, ha stabilito che le concessioni in essere rimangono comunque valide fino al 31 dicembre 2023. Il saggio intende mettere in luce che in ogni caso la situazione dei concessionari uscenti non è senza tutela. Questo perché: a) talune categorie (invero limitate) di concessioni sono o possono essere escluse dal campo di applicazione della direttiva servizi; b) deve essere corrisposto un serio indennizzo da parte dei concessionari subentranti, indennizzo che deve riguardare anche l'avviamento; c) i criteri che il legislatore ha l'obbligo di introdurre per disciplinare la materia devono far leva anche sulla esperienza maturata nel settore e in particolare nel territorio di riferimento, e dunque per forza di cose dare rilievo preminente ai concessionari uscenti e dovranno altresì contenere prescrizioni a tutela delle piccole e medie imprese come sono nella stragrande maggioranza dei casi sempre i concessionari uscenti. Questo dal punto di vista normativo. In via di fatto è poi da ritenere del tutto improbabile che le operazioni per l'aggiudicazione delle nuove concessioni, le quali a sua volta dovranno essere precedute dalla legislazione di riordino, possano essere completate entro il termine previsto dal Consiglio di Stato: si consideri che dovranno essere svolte oltre 11.000 procedure di gara per di più con riferimento a situazioni variegatissime e che dovrà essere determinata previamente anche la misura di indennizzo in quanto dato essenziale della procedura competitiva.



SICI: 0391-7428(2021)3<385:SSSC>2.0.ZU;2-N

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