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Autore
Cesiano, Davide

Titolo
La responsabilità degli amministratori e la quantificazione del danno da violazione dell'art. 2486. 2°comma, c.c. Le novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Periodico
Il diritto fallimentare e delle società commerciali
Anno: 2020 - Volume: 95 - Fascicolo: 3/4 - Pagina iniziale: 693 - Pagina finale: 726 - Parte: 1

La natura dinamica e complessa dell'attività d'impresa rende particolarmente difficile il tema della quantificazione del danno da violazione dell'art. 24862 c.c. Ciò ha favorito nel tempo l'utilizzo da parte della giurisprudenza di criteri non sempre in linea con la funzione prevalentemente riparatoria riconosciuta al risarcimento e più in generale alla responsabilità civile. Il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza ha inserito al 2° comma dell’art. 378 una significativa modifica di immediata applicazione all'art. 2486 c.c., in cui si prevedono due distinti criteri di quantificazione del danno, da applicarsi, in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che abbiano ignorato il precetto conservativo (dell'integrità e del valore del patrimonio sociale) al verificarsi di una causa di scioglimento. Così facendo, il legislatore ha inteso aggravare la posizione degli amministratori nella c.d. “twilight zone”, ossia nella fase di iniziale emersione della crisi – in ordine alla quale è significativo il contributo teorico ed applicativo della dottrina e giurisprudenza di Common Law – inducendoli all’adozione delle cautele e misure di allerta delle quali è ricca la riforma, prevedendo, in caso di inadempimento, rigide conseguenze sanzionatorie sotto il profilo economico a cui difficilmente, d’ora in poi, ci si potrà sottrarre con semplici alchimie processuali. The dynamic and complex nature of the business activity makes the issue of quantifying damage from violation of art. 24862 of the Italian Civil Code. Over time this has favored the use by the jurisprudence of methods not always compliance with the predominantly restorative function recognized for compensation and more generally for civil liability. The Code of business crisis and insolvency has inserted in the second paragraph of art. 378 a significant modification of immediate application to art. 2486 of the Italian Civil Code, which provides for two distinct damage quantification methods, to be applied, in the event of liability action against directors who have ignored the conservative precept (of the integrity and value of the corporate assets) upon the occurrence of a cause of dissolution. In doing so, the legislator intended to aggravate the position of the directors in the so-called “twilight zone”, in the initial emergence of the crisis – in which the theoretical and application contribution of the Common Law doctrine and jurisprudence is significant – inducing them to adopt the precautions and alert measures with which the reform is rich, foreseeing, in the event of non-fulfillment, rigid sanctioning consequences from an economic point of view which it will be difficult to avoid with simple procedural alchemies from now on.



SICI: 0391-5239(2020)95:3/4<693:LRDAEL>2.0.ZU;2-7

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