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Autore
Garofalo, Francesco

Titolo
Il valore probatorio degli accertamenti ispettivi della banca d'Italia nei giudizi di responsabilità ([Nota a sentenza], Cassazione civile, Sez. I, 30 maggio 2018, n. 13679)
Periodico
Il diritto fallimentare e delle società commerciali
Anno: 2019 - Volume: 94 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 190 - Pagina finale: 202 - Parte: 2

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della relazione ispettiva della Banca d’Italia nell’ambito del giudizio di risarcimento dei danni, accertati in sede di espletamen­to dell’attività di vigilanza ispettiva, dagli esponenti aziendali nei confronti di una banca in amministrazione straordinaria. La banca attrice, sulla quale incombeva l’onere probatorio circa la dimostrazione e successiva quantificazione del danno, riteneva sufficiente, al fine di provare la responsabilità degli ex amministratori e sindaci della banca, il mero riferimento alla relazione ispettiva, in ragione dell’attendibilità e soprattutto della fede privilegiata di cui è munita la stessa. Sul punto, la Suprema Corte si è limitata a ribadire quanto già affermato dalla Corte d’Appello, secondo cui il valore di prova legale ex art. 2700 c.c. del verbale ispettivo della Banca d’Italia riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché della provenienza del documento stesso e delle dichiarazioni rese dalle parti, ma non si estende alle risultanze di carattere valutativo dotate, per loro natura, di un margine di discrezionalità. Pertanto, potendo le valutazioni contenute nel verbale ispettivo essere contraddette dagli ordinari mezzi istruttori, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile e legittima l’assunzione di una c.t.u. che possa contestare i relativi accertamenti. The Court of Cassation ruled on the probative value of the inspection report of the Bank of Italy relat­ing to the compensation for damages, ascertained during the performance of the supervision activity, by the company representatives in relation to a bank in special administration. The bank, on which the burden of proof concerning the demonstration and subsequent quantification of the damage lied, considered sufficient, in order to prove the responsibility of the former directors and statutory auditors of the bank, the mere reference to the inspection report, due to the reliability and above all of the preferential faith with which it is equipped. On this point, the Supreme Court confined itself to reiterate what was already affirmed by the Court of Appeal, according to which the value of legal proof pursuant to art. 2700 c.c. of the Bank of Italy inspection report concerning the facts that the public official attests occurred in his presence or made by him or known without any margin of appreciation, as well as the origin of the document itself and the statements made by the parties, but does not extend to evaluative results endowed, by their nature, with a margin of discretion. Therefore, being able the assessments contained in the inspection report to be contradicted by the ordinary measures of inquiry, the Court of Cassation has deemed admissible and legitimate the assumption of a c.t.u. that can challenge the related investigations.



SICI: 0391-5239(2019)94:1<190:IVPDAI>2.0.ZU;2-D

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