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Autore
Frosini, Andrea

Titolo
La videosorveglianza: regime giuridico e profili applicativi
Periodico
Democrazia & sicurezza (Online)
Anno: 2011 - Volume: 1 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 16

Ormai da tempo si registra come l’utilizzo di telecamere, in ambito pubblico e privato, costituisca un fenomeno in costante crescita e di forte impatto sociale. Tale circostanza, si è osservato in dottrina, «ha suscitato un acceso dibattito tanto a livello comunitario quanto nell’ambito dei singoli Stati membri al fine di identificare presupposti e restrizioni applicabili all’installazione di attrezzature di videosorveglianza, nonché le necessarie garanzie per le persone interessate». Nonostante ciò, nel nostro ordinamento, la nozione di videosorveglianza pare ancora un concetto giuridico sfuggente dal momento che non è possibile identificare, in modo univoco, quali attività siano ad esso riconducibili; né esiste una specifica legislazione in materia, nella quale rintracciare una definizione esplicita. Quest’ultima, dunque, deve essere ricostruita in via interpretativa sistematica, posto che un quadro normativo di riferimento può comunque essere individuato nelle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. La rilevazione di informazioni (come ad esempio le immagini) che consentano di identificare direttamente o indirettamente un soggetto mediante impianti audiovisivi costituisce, infatti, un trattamento di dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 recante il c.d. Codice della privacy3. È proprio nel testo di questo decreto che si rinviene una prima indicazione per definire la nozione in esame. L’art. 134, infatti, prevede che l’Autorità Garante4 promuova la sottoscrizione di un codice di deontologia e buona condotta per il «trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini». Tale locuzione «appare riferibile alla videosorveglianza, in quanto il relativo Capo del Codice (Capo III del Titolo X della Parte II) è intitolato “Videosorveglianza” e l’art. 134 è l’unico articolo che ricade in tale Capo»5. Anche nei provvedimenti generali, emanati in materia dal Garante, si riscontrano indicazioni utili in termini definitori: in particolare, il provvedimento del 2010 sembra riferirsi alla videosorveglianza considerata come la «raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini»6; nel precedente provvedimento del 2004, invece, è possibile rintracciare una formula più ampia laddove, nella premessa, l’attività in questione veniva intesa come l’utilizzo di «apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati»7. Le suddette formulazioni, tuttavia, suscitano perplessità - che per motivi di brevità non verranno menzionate in questa sede8 - ma soprattutto denotano l’assenza di una definizione univoca della nozione in esame. Tale mancanza non è priva di implicazioni posto che, se esistono regole vigenti in materia, è necessario, ad esempio, poter individuare con certezza quali attività e strumenti tecnologici rientrino nell’ambito della loro applicazione



SICI: 2239-804X(2011)1:1<1:LVRGEP>2.0.ZU;2-9
Testo completo: http://www.democraziaesicurezza.it/Saggi/La-videosorveglianza-regime-giuridico-e-profili-applicativi

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