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Autore
Saitta, Fabio

Titolo
Del divieto di aggravamento ventitré anni dopo (ovvero dell'intramontabile discrezionalità istruttoria dell'amministrazione procedente).
Periodico
Diritto e società
Anno: 2013 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 465 - Pagina finale: 482 - Parte: SAGGI

A distanza di più di dieci anni da un precedente studio ,l'Autore torna ad analizzare la disposizione contenuta nell'art.1 ,comma 2, della legge n.241 del 1990, secondo cui la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. La disposizione continua ad essere prevalentemente applicata dalla giurisprudenza soprattutto per sancire il divieto di imporre oneri ingiustificati a carico delle ditte partecipanti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici appalti, nonché per escludere la sussistenza, in capo alla pubblica amministrazione, dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento in tutti i casi in cui la partecipazione del privato sarebbe risultata inutile. L'analisi evidenza che la dottrina non è più unanime nel ritenere che il divieto di aggravamento costituisca applicazione del canone generale di economicità, essendo stare proposte diverse ricostruzioni, pine in rilievo le persistenti difficoltà riscontrate nell'applicazione concentra della norme e si conclude con la costatazione che la discrezionalità istruttoria dell'amministrazione procedente continua a regnare pressoché incontrastata.



SICI: 0391-7428(2013)3<465:DDDAVA>2.0.ZU;2-C

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