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Autori
Spadaro, Antonino
Patrono, Mario

Titolo
Il problema del 'fondamento' dei diritti 'fondamentali'.
Periodico
Diritto e società
Anno: 1991 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 453 - Pagina finale: 511 - Parte: SAGGI

Nonostante la parola " fondamento" abbia assunto, soprattutto negli ultimi tempi, nel lessico ( non solo italiano) una connotazione latamente negativa, non sembra possibile tollerare, dl punto di vista giuridico/ positivo .- l'alto tasso di oscurità che ancora circonda il problema del fondamento di diritti la cui definizione e connotazione specifica deriva proprio dalla qualificazione come " fondamentali " . Premesso che questi ultimi non sono soltanto concetti giuridico - positivi e che in gran parte sono impliciti ex art. 2 Cost. ( ancorché in direttamente deducibili da altre norme costituzionali ), è bene riconoscere, da un lato, il preminente contribuito dato dai costituenti cattolici alla loro determinazione concettuale, grazie soprattutto alla pregnante e idea di persona , ma anche l'impossibilità di una ricostruzione solo giuridico - cristiana o illuministico . umanistica degli stessi. L'apparante ovvietà di buona parte de i diritti fondamentali ,intuibili,- almeno nel mondo occidentale e occidentalizzato - per via di semplice bon senso o senso comune ( nelle diverse forme in cui quest' ultimo termine è stato usato ) , nel caso di loro violazione estrema ( configurabile come fenomeno più anti - che in-costituzionale)non dà tanto luogo casi di illegittimità , quanto di nullità - inesistenza da chiunque rilevabili. Il loro fondamento, similmente alla loro natura, è duplice : pregiudico ( coscienza sociale) e insieme metagiuridico ( ontologico) . La fonte reale di legittimazione dei diritti fondamentali è dunque esterna all'ordinamento, il cui riconoscimento soltanto, tuttavia, consente alle situazioni soggettive in questione di essere effettivamente protette, configurandosi qui un spigolatore fenomeno di etero - integrazione dall'alto dell''ordimento medesimo( , se si vuole un audace tentativo di positivizzare una parte del diritto naturale). Il carattere Wertgebundene e non Wertfrei della nostra Costituzione, del resto, conferma che essa non tollera alcun eclettismo, ma solo un pluralismo be contenuto assiologicamente, e permette di recuperare, almeno in parte, la contestata tesi secondo cui è possibile solo un fondamento assolto dei diritti assolti. La distanza concettuale che intercorre fra un diritto fondamentale ed un altro ordinario interesse giuridicamente protetto richiama, con alcune eccezioni, la differenza che passa tra un bisogno vitale e costante nell'essere umano e un desiderio non essenziale e particolare del cittadino . Infine, nel quadro di un'accettabile dimensione del pensiero giuridico contemporaneo ) che potremo chiamare di positivismo illuminato ), un'effettiva protezione dei diritti fondamentali necessita nello stesso tempo : da un lato, a) di accordi su un minino comune denominatore pratio, piuttosto che su astratte e altisonanti formule verbali e , dall'altro b) di non eludibile riconoscimento del loro fondamento assolto. òa moderna democrazia pluralista deve sere fondata , infine, più che sulla mera ide di tolleranza ( intesa in senso relativistico) , appunto sui diritti inviolabili della persona ( quali limiti invalicabili della maggioranza).



SICI: 0391-7428(1991)3<453:IPD'DD>2.0.ZU;2-R

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