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Autore
Pagani, Ignazio

Titolo
La posizione del Presidente della Repubblica nel Consiglio Superiore della Magistratura, con particolare riferimento alla formazione dell'ordine del giorno dei lavori.
Periodico
Diritto e società
Anno: 1992 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 539 - Pagina finale: 547 - Parte: ATTUALITA

L'A. muove da un'analisi della natura del Consiglio , sostenendo l'incompletezza della comune definizione di esso quale organo di autogoverno della magistratura . Il C.S.M. è invece organo di sicura rilevanza costituzionale e di governo della magistratura , anche se solo parzialmente rappresentativo della stessa. Le funzioni che esercita ( eccettuata quella disciplinare, che è giurisdizionale) sono di natura sostanzialmente ammnistrativa. A differenza deli altri organi indicati dalla Costituzione, Il consiglio ha un Presidente che viene imposto, per ragioni di garanzia per l'interno e e per l'esterno del potere giudiziario. Solo partendo da tale ottica possono essere compresi tutti i potere che la legge, ed in primo logo la n.195 del 1958, conferisce al Presidente della Repubblica quale residente del Consiglio superiore. Tra questi, il potere di convocazione e di presidenza delle sedute consiliari, nonché la necessaire dell'assenso della determinazione dell'ordine del giorno. Tale assenso secondo il Consiglio e parte della dottrina non deve rappresentare una sorta di veto , poiché, se cosi fosse, il C.S.M. verrebbe degradato nel proprio ruolo da organo collegiale prefetto a organo di natura meramente consultiva. Per una pluralità di ragioni elencate nel testo, l'A. preferisce adire alle tesi di quanti, d contrario, considerano che il P.D.R. non abbia in seno al Consiglio una parte meramente formale, ma che anzi abbia un ruolo attivo, di indirizzo e di controllo. Certo, il P.d.R. non potrà esorbitare nell'esercizio di tal attività , utilizzando i proprio potei, ad esempio l'assenso sull'ordine del giorno, come arma per imbavagliare il C.S.M. . In tutti questi, casi infatti, nei quali il Capo dello Stato , interpretando in modo rigido i proprio poteri, comprimesse il ruolo e le competenze del Consiglio al di sotto della soglia attribuita a questo del Costituente, non potrebbe ad aprirsi la strada del ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni .



SICI: 0391-7428(1992)3<539:LPDPDR>2.0.ZU;2-D

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