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Autore
Padula, Carlo

Titolo
I rapporti fra amministrazione statale periferica e regioni all'epoca del principio di sussidiarieta'
Periodico
Diritto e società
Anno: 2007 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 63 - Pagina finale: 109

Il tema dei rapporti tra Regioni e organi statali periferici incaricati di " tenere i rapporti" con le autonomie territoriali è legato a quello del coordinamento periferico " infrastatale": sia il coordinamento generale che quello settoriale con le Regioni, infatti, presuppongono la possibilità, per il commissario del Governo ( ora Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie), di influire sull'attività dei vari organi statali periferici. I due profili sono stati oggetto, nel tempo, di varie discipline e innovazioni, culminate nel d.lgs.. 29/2004 e nel d.P.R. n. 180/2006. Il primo imposta i rapporti fra organi periferici statali ed enti territoriali su due livelli: provinciale, fra prefetti ed enti locali, e regionale, fra Rappresentante dello Stato e Regioni; però, il regolamento attuativo non rispetta questo principio del " doppio binario", consentendo la partecipazione di rappresentanti regionali alle conferenze provinciali e " aprendo" la conferenza regionale al presidente della Provincia e ai sindaci interessati . Tale norme, alterando la composizione delle conferenze prevista dal d.lgs.n.29/2004, risultano illegittime. Oltre al livello territoriale, viene in rilievo anche il tipo di rapporto che intercorre tra Regioni e organi statali periferici: le norme prevedono soprattutto rapporti di coordinamento ( e, in pochi casi , di vigilanza e di supporto)e, all'interno di questo ambito , si possono distinguere norme generali, norme attinenti alla fase esecutiva di un coordinamento compiuto al centro e norme che, invece, attribuiscono direttamene funzioni di coordinamento in periferia. L'importanza del coordinamento tra Regioni e organi statali periferici è, però. da verificare alla luce del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art.118, co.1,Cost.Questa disposizione appare in contraddizione con il principio del " più ampio decentramento amministrativo " di cui all'art.5 Cost.; questo prevede , in periferia, il c.d. sistema del parallelismo fra gli organi statali periferici e gli organi degli enti territoriali , mentre l'art.118 tende, a nostro avviso, a configurare un sistema di amministrazione unica, per cui in periferia dovrebbero esistere - in linea di massima e salvo eccezioni - solo gli apparti amministrativi degli enti territoriali . La giurisprudenza costituzionale offre alcuni spunti che vanno in senso contrario a questa tesi e la legislazione ordinaria non è certo orientata nella direzione di un ridimensionamento degli apparati periferici( per cui il tema in questione mantiene la sua attualità) ma il potenziamento degli enti territoriali dovrebbe pur sempre diminuire il ruolo delle amministrazioni statali periferiche ed aumentare l'importanza del coordinamento al centro. L'efficiente coordinamento amministrativo tra Stato e Regioni è minato - più che dalla mancata costituzionalizzazione della Conferenza Stato- Regioni - dalla prassi del legislatore statale ,che spesso ometti di prevedere un coordinamento con le Regioni in occasione della " chiamata in sussidiarietà" di cui all'art.118 Cost., provocano frequenti interventi della Corte costituzionale . Se la Corte vigili " dall'alto" sul rispetto del principio di leale collaborazione, è importante anche la vigilanza " dal basso" sulla concreta attuazione di quanto stipulato in sede di intesa. In questa prospettiva, la disciplina degli ultimi anni sui rapporti fra organi statali periferici e Regioni si fa apprezzare soprattutto perché rivolge specifica attenzione alla promozione e alla vigilanza sull'attuazione in periferia delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato- Regioni e Conferenza unificata.



SICI: 0391-7428(2007)1<63:IRFASP>2.0.ZU;2-2

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