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Autore
Ruggeri, Antonio

Titolo
Riforma del titolo V e 'potere estero' delle regioni (notazioni di ordine metodico-ricostruttivo).
Periodico
Diritto e società
Anno: 2003 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 75

Rilevate le incertezze e difficoltà interpretative del quadro costituzionale, così come risultante dalla riforma del 2001 che ha portato ad un eccessivo affollamento di formule sul campo del " potere estero" delle Regioni, e fissato nell'esigenza di un'equilibrata composizione dinamica tra unità ed autonomia il principio metodico sulla cui base le formule stesse possono essere compiutamente intese, lo studio preliminarmente si interroga circa la possibilità di configurare un parallelismo tra competenze interne e competenze esterne delle Regioni, trattandosi di stabilire se queste ultime sono unicamente quelle che risultano espressamente enunciate in Costituzione ovvero se possano darsene di altre, le cui manifestazioni non risultino in modo esplicito indicate. Si passa, quindi, all'esame della formula contenuta nel III comma dell'art.117 cost., che assegna alla potestà concorrente la disciplina dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, escludendosi che essa si dispieghi sul piano sostanziale, facendo in tale modo attrarre all'area delle materie elencate nel III comma tutte le altre, di potestà residuale, su cui le Regioni dovessero intrattener rapporti di diritto internazionale. Riferita piuttosto la formula in parola alle relazioni di ordine istituzionale o procedurale, se ne considerano le implicazioni rispetto alle competenze regionali così come descritte nei commi V e IX dell'art. 117. Ci si sofferma, poi, specificamente sugli accordi internazionali in genere conclusi dalle Regioni, a norma del disposto da ultimo richiamato , e se ne studiano la tipologia , la dinamica nel tempo e gli effetti , evidenziandosi il carattere obiettivamente angusto ed eccessivamente rigido delle soluzioni al riguardo predisposte nel disegno di legge La Loggia, specie laddove si restringe a conti fatti l 'area dell'attività contrattuale posta in essere dalle Regioni ai soli accordi attuativi di accordi già conclusi dallo Stato, conformandosi peraltro l'attività estesa come sostanziamele " complessa " e non pure - come parrebbe invece essere secondo modello - genuinamente autonoma, Per altro verso, con riguardo agli impegni contrattuali assunti dallo Stato, si fa osservare come essi richiedano di venire alla luce col concorso attivo delle Regioni. Nella sua parte finale, lo studio si sofferma su alcuni pregiudizi metodico- dogmatici largamente diffusi, avuto specifico riguardo al modo con cui è inteso il riferimento, fatto nel I comma dell'art 117 , agli obblighi internazionali, nonché sul problema, ad oggi non adeguamene considerato, dei possibili conflitti tra norme comunitarie e norme internazionali ed a loro riflessi dell'attività legislativa sia dello Stato che delle Regioni. Lo scritto si chiude con l'esame di alcune questioni di procedura che si pongono in ordine alla conclusione degli accordi internazionali delle Regioni , dei rapporti che possono instaurarsi tra gli accordi stessi e le attività promozionali all'estero ovvero le attività di mero rilievo internazionale, nonché dei caratteri presentati dall'attività sostitutiva posta in essere dal Governo a norma dell'art.120 cost,. e, infine, delle prospettive che potrebbero aprirsi per le relazioni intenzioni delle Regioni speciali ( e " specializzande") specie se di confine , in forza rispettivamente degli atti costituzionali di " adeguamento" degli statuti e delle leggi adottate con l'originale procedura indicata nell'ultimo comma dell'art.116 cost.



SICI: 0391-7428(2003)1<1:RDTVE'>2.0.ZU;2-

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