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Autore
Saitta, Fabio

Titolo
Interrogativi sul c.d. divieto di aggravamento: il difficile obiettivo di un'azione amministrativa 'economica' tra libertà e ragionevole proporzionalità dell'istruttoria.
Periodico
Diritto e società
Anno: 2001 - Fascicolo: 4 - Pagina iniziale: 491 - Pagina finale: 547

Lo studio riguarda la disposizione contenuta nell'art.1, 2° comma, della legge n.241 del 1990, secondo cui la pubblica amministrazione non può " aggravare" il procedimento " se non per straordinarie e motivare esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria". Tale disposizione è stata prevalentemente applicata dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, per sancire il divieto di imporre oneri ingiustificati a carico delle ditte partecipanti alle gare, nonché per escludere la sussistenza , in capo alla pubblica amministrazione , dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento in tutti i casi in cui la partecipazione del privato sarebbe risultata inutile. La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che essa costituisca applicazione del canone generale di economicità. L'analisi tende ad evidenziare le difficoltà riscontrare nell'applicazione concreta del divieto di aggravamento , muovendo dal rilievo che esse vanno, innanzato ,rintracciate nella mancanza di un criterio predeterminato in base al quale valutare che proporzione vi sia tra il risultato vantaggioso che si conseguirebbe in termini di aggravio procedimentale ed il sacrifico connesso all'aggravio medesimo. Ci si chiede, allora, se per consentire al divieto di aggravamento di esplicare una qualche coazione nei confronti dell'amministrazione procedente non debba pervenirsi ad una più rigorosa applicazione del principio di tipicità e nominatività dei procedimenti amministrativi, dimodoché lo scopo che si intende perseguire con ogni procedimento venga predeterminato dalla legge, la quale prevede, altresì , un iter procedimentale adeguato all'obiettivo da raggiungere. Un ulteriore problema attiene poi ala mancanza di un ulteriore paramento i riferimento necessario per valutare se l'appesantimento procedurale sia o meno giustificato: il risultato da raggiungere. Infine, la debolezza del divieto di aggravamento viene ritracciata nella difficoltà di misurare in termini di economicità l'attività amministrativa procedimentale. Da qui la sensazione che il divieto possa, allo stato, essere utilizzato soltanto come parametro per il controllo di gestione di interi settori dell'attività amministrativa, e non già ai fini del sindacato di legittimità di singoli provvedimenti.



SICI: 0391-7428(2001)4<491:ISCDDA>2.0.ZU;2-8

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