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Autore
Rauti, Alessio

Titolo
Sui principi di progressività, proporzionalità e ragionevolezza: tre aspetti di una comune problematica costituzionale.
Periodico
Diritto e società
Anno: 2001 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 355 - Pagina finale: 427

La razionalità giuridica moderna sembra ormai aver abbandonato l'ambito dei valori sostanziali, proiettata com'è verso l'assunzione di connotati tipicamente procedurali .Lo stesso principio di eguaglianza alimenta il ricorso a strutture formali di comparazione e costituisce innegabile fondamento di ogni proporzione giuridica. Ne sono tipici esempi la tecnica decisoria mediante la quale il Giudice delle leggi utilizza come parametro il tertium comparaitonis; il principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro>; infine , l'imposta proporzionale. Tra la (ir) razionalità di chi fa la legge ( legislatore) e quella di chi la applica ( giudici) o la controlla ( Corte costituzionale , anche se non in via esclusiva ), la correttezza dei procedimenti appare l'unico dato effettivamente verificabile, specialmente avendo riguardo all'iter di formazione argomentativa delle decisioni giudiziarie. Accanto, però , allo studio della razionalità come sintesi delle strutture formali, ci si deve interrogare sul rullo ordinamentale del principio di ragionevolezza , quale può risultare anche da un seppur pure breve confronto interdisciplinare. Cosi può risultare chiaro che l'accezione formale del principio di eguaglianza si trova ad essere, suo malgrado, saldata a quell'eccezione sostanziale che, pur sovvertendola, la completa e la orienta, dandole così senso. Si intende allora il limite di ogni struttura formale: la proporzione , dovunque e comunque essa venga utilizzata, potrebbe non avere più di 'un, indipendentemente però da ogni corrispondenza ad un preciso ideale di giustizia ancorato al ( e alimentato dal) metaprincipio di dignità umana. Quest'ultimo , vero e proprio valore supercostituzonale , è capace di orientare la sintesi dei valori, ponendosi a volte non come oggetto di bilanciamento , ma piuttosto come paramento di quest'ultimo . In suo nome, di fronte alla lesione irreversibile di valori costituzionali fondamentali, potrebbe addirittura giustificarsi l'adozione , in via sussidiaria, di additive non a rime obbligate a dispositivo cedevole. Queste rapide indicazioni fanno luce nel passaggio tra razionalità e ragionevolezza, caratterizzato da una articolazione in diversi stadi valutativi. Quanto alle imposte sul redito, finanche la stessa progressività , pur ispirata da esigenze di equità , potrebbe a volte tradire le sue basi e dare vita a risultati applicativi, non solo irrazionali ma anche irragionevoli. Inoltre,lo stesso controllo della razionalità/ ragionevolezza delle leggi ad opera delle Corti costituzionali( ad es.,quella tedesca e italiana) si struttura attraverso diverse fasi - più o meno astrattamente divisibili ma sempre concretamente inscindibili - contraddistinte da altrettante e particolari valutazioni ( razionalità rispetto allo scopo, r. rispetto al valore, bilanciamento). La ragionevolezza, in conclusione, nasce - già orientata - dalla " sovrapposizione" della migliore razionalità procedurale con i valori dell'uomo ( anzi, con il valore dell'uomo: la sua dignità) ; essa umanizza il diritto e lo rende attendo alla persona , finendo dunque per racchiudere e custodire, come veste giuridica , proprio tale umanità.



SICI: 0391-7428(2001)3<355:SPDPPE>2.0.ZU;2-U

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