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Autori
Cipriani, Lucrezia
Compostella, Roberto

Titolo
Reimpiego in bitcoin di denaro proveniente da reato e autoriciclaggio: una soluzione (troppo) semplice per una realtà (molto) complessa ([Nota a sentenza] Corte di Cassazione, 7 luglio 2022, n. 27023, Sez. II pen.)
Periodico
Banca borsa e titoli di credito
Anno: 2024 - Volume: 77 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 182 - Pagina finale: 202 - Parte: 2

Il presente lavoro prende spunto dalla pronuncia della Corte di Cassazione (penale), 7 luglio 2022, n. 27023 e si pone quale obiettivo quello di comprendere se, ed a quali condizioni, l’eventuale reimpiego di denaro illecito per la compravendita di valuta virtuale (nella specie bitcoin) possa o meno integrare il delitto di autoriciclaggio. Per rispondere a tale interrogativo, accanto ai profili di diritto penale concernenti la riconducibilità dell’operazione di compravendita di bitcoin alle attività di cui all’art. 648 ter. 1 c.p., la nota affronta il tema della natura e della funzione della moneta virtuale, sottolineando la difficoltà di inquadrare le cripto-attività nell’ambito di un comparto disciplinare ben definito. Dopo aver ragionato sulla conducibilità delle valute virtuali nelle categorie degli “strumenti finanziari”, ovvero dei “prodotti finanziari”, ci si è soffermati sulla possibilità di qualificare il bitcoin come “prodotto finanziario atipico”. Alla luce delle pronunce di legittimità e del recentissimo Regolamento MiCA, se ne è dedotto che l’operazione di mera compravendita di valuta virtuale tipo bitcoin non si sostanzia automaticamente in un’operazione di investimento finanziario, con evidenti ricadute sull’integrazione del delitto di autoriciclaggio, in quanto ciò che rivela è, piuttosto, che la compravendita assuma le caratteristiche di un contratto d’investimento. The following work examines the Italian Supreme Court’s provision n. 27023, july the 7th 2022. Its purpose is to understand if, and on what terms, the possible reuse of illicit money for virtual currency trading (specifically bitcoin) could integrate the crime of self-laundering. To reply to this issue, besides the profiles of criminal law concerning the traceability of bitcoin money trading’s operations (art. 648 ter.1 c.p.), the note addresses the topic of the nature and function of virtual currencies, highlighting the complexity of framing crypto assets within the scope of a well-defined regulatory regime. After having pondered on the traceability of the virtual currencies in the “financial instruments” category, namely the “financial products”, the possibility of qualifying bitcoin as a “atypical financial product” is taken into consideration. Having regard to case law and the very recent “MiCAR” (“Market in Crypto-Assets Regulation”), this work concludes that the mere purchase and sale of bitcoins cannot automatically indicate a financial investment, with noticeable consequences on the integration of the crime of self-laundering. Consequently, in relation to the elements required to integrate such a crime, it is necessary to verify, case-by-case, whether the transaction takes the features of an investment contract.



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