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Autore
Marano, Martina

Titolo
Il decorso della prescrizione nell’indebito bancario: saldo storico o saldo rettificato? Commento a Cass. Sez. I, 13 marzo 2023, n. 7721 (ord.) e a Tribunale di Napoli, 29 giugno 2023, n. 8568
Periodico
Banca borsa e titoli di credito
Anno: 2024 - Volume: 77 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 165 - Pagina finale: 175 - Parte: 2

Le due pronunce a confronto consentono di esaminare le tesi contrapposte in ordine al criterio – tra quello del ‘saldo storico’ e quello del ‘saldo ricalcolato’ – da utilizzare per la qualificazione della natura delle rimesse nei contratti di conto corrente bancario. La questione riguarda principalmente i giudizi di nullità aventi in oggetto alcune clausole contrattuali che praticano costi illegittimi a carico del correntista. Il preventivo inquadramento delle rimesse come ‘solutorie’ o meramente ‘ripristinatorie’ rappresenta un passaggio logico indefettibile per stabilire se, una volta accertata la nullità, sul diritto del cliente alla ripetizione delle somme indebitamente versate sia sopraggiunta la prescrizione. Da un lato, l’ordinanza della Cassazione si esprime a favore di una ricostruzione del saldo contabile tale da epurarlo da tutti i costi indebiti derivanti da clausole e prassi nulle. In questo senso, solo il saldo ‘rettificato’ consentirebbe di individuare correttamente la parte solutoria di ciascun versamento del correntista e il dies a quo della prescrizione, che decorrerà solo per quella parte della rimessa che dovesse superare il limite del fido dopo aver ricalcolato il saldo. Dall’altro lato, il Tribunale di Napoli aderisce alla contraria tesi del ‘saldo storico’ per cui la qualificazione della rimessa dipenderebbe dalla configurazione originaria delle poste contabili e su questa base andrebbe svolto il vaglio sulla prescrizione. The two decisions, when compared, allow for an examination of opposing arguments regarding the criterion – between the ‘saldo storico’ and the ‘saldo ricalcolato’ – to be used for the classification of the nature of remittances in bank current account contracts. The issue primarily concerns judgments of nullity related to certain contractual clauses imposing illegitimate costs on the account holder. The preliminary classification of remittances as ‘solutorie’ or merely ‘ripristinatorie’ is an essential logical step to determine whether, once nullity is established, the customer’s right to recover sums wrongly paid has become time-barred. On one hand, the Court of Cassation’s ruling advocates for a reconstruction of the accounting balance to eliminate all undue costs resulting from null clauses and practice. In this sense, only the ‘saldo rettificato’ would correctly identify the discharging part of each payment by the account holder and the dies a quo of the statute of limitations, which will begin only for that part of the remittance that exceeds the overdraft limit after recalculating the balance. On the other hand, The Naples Court subscribes to the opposing theory of the ‘saldo storico’ where the qualification of the remittance depends on the original configuration of the accounting entries, and, based on this assessment of the statute of limitations should be conducted.



SICI: 0390-9522(2024)77:2<165:IDDPNB>2.0.ZU;2-W

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