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Titolo
Riprodurre la forma di una DOP: un caso di evocazione o prassi idonea a indurre in errore il consumatore?
Periodico
Alimenta
Anno: 2021 - Volume: 1 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 135 - Pagina finale: 147

Nella sentenza del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, per la prima volta, la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata ad accertare se la riproduzione della forma, delle caratteristiche distintive e/o dell’aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata, in assenza dell’utilizzo della denominazione, sia idonea a costituire una «prassi in grado di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto»; prassi vietata dagli artt. 13, par. 1, lett. d del regolamento n. 510/2006, nonché del regolamento n. 1151/2012. La vicenda controversa riguarda il formaggio francese «Morbier» che beneficia di una denominazione d’origine controllata (DOC) a partire da un decreto del 22 dicembre 2000 e che si caratterizza per la presenza di una striscia nera di carbone vegetale che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare dello stesso. Secondo il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier la produzione e la commercializzazione da parte della Société Fromagère du Livradois di un formaggio che riprende l’aspetto visivo di quello protetto dalla DOP «Morbier», in particolare, la striscia nera posizionata al centro del formaggio recherebbe danno alla DOP e si sostanzierebbe in un atto di concorrenza sleale e parassitaria. La pronuncia della Corte di giustizia qui esaminata segna un importante passo avanti nel sistema di tutela dei regimi di qualità in quanto ricomprende la riproduzione della forma caratteristica di una denominazione d’origine nel regime di tutela estensivo delineato dall’art. 13, par. 1, lett. d del regolamento n. 1151/2012 sulla base della sussistenza di una sola condizione consistente nella semplice idoneità di tali atti a determinare un rischio (provato) di induzione in errore del consumatore circa la provenienza geografica o la produzione d’origine del prodotto. La tutela accordata alle denominazioni d’origine dai regolamenti riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che quest’ultima ha a oggetto. Conseguentemente, tale protezione non ha lo scopo di vietare l’utilizzo dei metodi di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una siffatta denominazione. La Corte di giustizia ha quindi chiarito che al fine di stabilire se ricorra un rischio di induzione in errore per il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, occorre effettuare una valutazione caso per caso alla luce di ogni elemento rilevante, comprendendo altresì le modalità di presentazione al pubblico dei prodotti. In altri termini, occorre verificare se l’aspetto e/o la forma del prodotto oggetto della denominazione registrata sia una caratteristica talmente distintiva del prodotto la cui riproduzione potrebbe “confondere” il consumatore tanto da fargli credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia oggetto della denominazione registrata.



SICI: 2284-3574(2021)1:1<135:RLFDUD>2.0.ZU;2-A
Testo completo: https://www.rivistalimenta.com/_files/ugd/0dc5bc_9eba8a9ceb8e48a89f63debb58f9cf56.pdf

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