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Autore
Yuanjian, Zhai

Titolo
Quadro generale sulle fonti del diritto privato in Cina.
Periodico
Diritto e società
Anno: 2014 - Fascicolo: 4 - Pagina iniziale: 805 - Pagina finale: 831 - Parte: OSSERVATORIO

Nella RPC, la Costituzione o le leggi di rango costituzionale non sono considerate come fonti dirette del diritto privato ; per quanto riguarda il problema dell'impiego in ambito giudiziario della Costituzione, è infatti ancora necessario percorrere una lunga via. La Cina continentale non ha ancora un proprio Codice civile; Le Leggi dell'ANP e del relativo Comitato Permanente, le Interpretazioni delle leggi svolte da quest'ultimo e le Interpretazioni giudiziarie, i Regolamenti amministrativi del Consiglio di Stato , le Leggi Locali ,Leggi di autonomia e Leggi speciali delle Province delle Zone autonome sono le principali fonti del diritto. Per quanto riguarda i Regolamenti di livello ministeriale ed i Regolamenti dei governi locali, i tribunali non sono vincolati ad applicarli e dunque i giuridici possono scegliere se applicarli o meno in base ad un a propria libera valutazione. A causa della mancanza di un riconoscimento dell'importanza delle consuetudini, queste non sono quasi mai richiamate nei singoli giudizi. Nella pratica, gli orientamenti della dottrina sono spesso seguiti dai tribunali e dunque sebbene le opere non siano direttamente invocate nelle sentenze, vengono ,comunque ,ad assumere valore di fonte giuridica di fatto. Sia la dottrina stessa che il legislatore hanno elaborato una gerarchia delle fonti , ma a causa della mancanza, nei fatti , di chiare norme che i giudici possono applicare nello svolgimento della propria attività ,la Cina può ritenersi abbai ancora una lunga via di percorre in questo ambito.



SICI: 0391-7428(2014)4<805:QGSFDD>2.0.ZU;2-I

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