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Autore
Stancati, Paolo

Titolo
Sulla estensione e sui limiti del regime di autonomia dei Consigli regionali. Considerazioni critiche e ricostruttive.
Periodico
Diritto e società
Anno: 1995 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 63 - Pagina finale: 141 - Parte: ATTUALITA

Quello della somiglianza ed analoga se non addirittura della tendenziale equiparabilità della posizione delle assemblee elettive regionali, in confronto al rango delle Camere parlamentari ( e degli organi costituzionali in genere> è argomentato non dirado adoperato, da parte regionale, sul file di invocare l'intervento della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione onde consentire , per tal via, il ristabilimento di quell'assetto o sistema di guarentigie e protezioni che la Costituzione assegnerebbe ai Consigli regionali e che verrebbe ad essere inciso, o addirittura vanificato, qualora lo stato pretendesse di esercitare talune sue competenze , anche di natura propriamente giurisdizionale ,entro la cd. sfera di indipendenza dei Consigli medesimi. Non si stacca da tale matrice interpretativa e da tale intento rivendicativo pur se l'una e l'altro sostanzialmente disattesi da una giurisprudenza costituzionale che, specie nel corso di questi ultimi anni, e andata via stabilizzandosi il conflitto di attribuzione che ha condotto alla sentenza n.209 del 1994 , sorto a seguito del ricorso della regione siciliana avverso l'attività istruttoria avviata dalla Procura generale della Corte dei conti ex art.74 ,t.u.C. conti e finalizzata ad accertare eventuali danni cagionati da funzionari dell'A.r.s.( nell'ambito del giudizio di responsabilità patrimoniale). La corte costituzionale ,sebbene con qualche incongruenza e bavatura d'ordine sistematico , ha opportunamente riaffermato al legittimazione della Corte dei conti ad esercitare il proprio sindacato negando, conseguentemente , la presta natura esclusiva, sostitutiva e riservata della giustizia " domestica" dell'organo consigliare regionale. Strettamente connesso al problema ora accennato è l'altro attinente al fondamento e all'estensione delle varie specie forme di autonomia delle quali la cd. autodichia è solo una parte , e neppur la più rilevante ( autonomia normativa, organizzatori, contabile, etc.). che una parte tutt'altro che mi notaria della dottrina dovrebbero riconoscerci agli organi consiliari regionali secondo un regime e un modello non d ammissibili da quelli delle Camere parlamentari . Si è pertanto reso necessario sia definire il rango , la valenza e l'efficacia della fonte regolarmente interna ( la quale funge, quanto meno sul piano formale, da fondamento per molte delle suddette potestà autonome in capo ai Consigli regionali, ed in particolare per quella di autoorganizzazione), sia delineare il rapporto incorrente tra regolamenti consiliari ed altri fonti con questi concorrenti nella materia organizzativa interna: lo statuto regionale, nonché la legge statale e locale. il quadro che ne è derivato è oltremodo complesso, dal momento che per esclusi la stabilità dei regolamenti in parola entro la categoria degli atti con forza di legge e/o primari , la posizione dei medesimi è risultata insuscettibile di essere univocamente inquadra ;ciò in quanto la normativa competenza attribuita alle assemblea legislative regionali subisce per rimanere gli esempi pii immediati e numerosi rilevanti condizionamenti ( in tal senso differenziabile) sia in funzione della materia trattata, sia dall'organo consiliare considerato misurando l'ampiezza della potestà regolamentare a seconda che l'organo appartenga ad una regione ed autonomia ordinaria o differenziata e ciò i virtù del fatto che gli statuti speciali a causa del loro rango più elevato possono fondare la potestà regolamentare e in modo più steso di quando non possono fare gli statuti ordinari.



SICI: 0391-7428(1995)1<63:SEESLD>2.0.ZU;2-T

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