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Autore
Di Seri, Chiara

Titolo
Il ' vizio di riproduzione'
Periodico
Diritto e società
Anno: 2007 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 421 - Pagina finale: 457

Prendendo spunto da alcune recenti pronunce della Corte costituzionale, l'Autore propone una ricostruzione delle ipotesi in cui la mera riproduzione di una disciplina posta da fonti a competenza riservata assume rilevanza ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale. Con riferimento al sistema delle fonti dell'ordinamento interno è studiato il rapporto tra legge statale, legge regionale e font statuaria. In proposito, si sottolinea come l'invalidità di una disposizione per invasione di competenza, anche qualora questa si dichiari rispettosa ovvero sia meramente riproduttiva del contenuto di un'altra disposizione , che sia espressione della fonte competente intervenuta precedentemente, dipende dall'atteggiarsi del principio di competenza: il vizio di competenza, nella forma di " vizio di riproduzione" , costituisce, infatti un corollario del riconoscimento di una " riserva" di competenza, e non di una semplice " preferenza" . Mente, dunque, nelle materie di potestà concorrente una norma statale di dettaglio non è tout court illegittima per il solo fatto di aver invaso la competenza regionale, ben potendo la Regione riappropriarsi con successiva disciplina dell'ambito materiale per il quale è disposta una " preferenza" di competenza in suo favore, nell'Ipotesi in cui si riferisca alle materie di potestà esclusiva, la mera riproduzione delle norme poste dalla fonte a ciò competente assume rilevanza ai fini delle declaratoria di illegittimità. Con riguardo alla disciplina posta dalla fonte statuaria, ricostruiti i rapporti tra Statuto e leggi statali nel senso dell'esclusione di ogni possibile interferenza di queste ultime nelle materie riservate, si sostiene che anche una disciplina statale meramente riproduttiva del contenuto dello Statuto sia illegittima, in quanto viziata da incompetenza. Le considerazioni svolte con riferimento al" contenuto necessario" degli Statuti si ritiene non valgano per il " contenuto eventuale" , alla luce dei recenti orientamenti manifestati dal giudice costituzionale, rispetto al quale dovrebbe ammettersi l'" inidoneità a ledere" la competenza statuaria di disposizioni statali e regionali contrastanti ovvero meramente riproduttive. Il problema dell'illegittimità di disposizioni meramente riproduttive è quindi affrontato sotto il profilo dei rapporti tra ordinamento interno e comunitario. In quest'ambito , il principio di prevalenza del diritto comunitario direttamente applicabile fa emergere una relazione di " preferenza" atipica, sia nei presupposti , sia negli effetti scaturenti dalla sua violazione : da una parte, infatti, il criterio della " preferenza" di competenze risulta carente dell'effetto tipico sulla norma incompetente, dall'altra è " rafforzato" dalla presenza di un elemento che invece generalmente connota la " riserva" di competenza, ossia l'illegittimità di norme meramente riproduttive della fonte competente. La riproduzione normativa viene infine riconosciuta quale situazione viziante anche al di là delle ipotesi di violazione di competenze riservate: pur non individuando una autonomia categoria di vizio di legittimità , il " vizio di riproduzione " può costruire una forma di violazione di disposizioni costituzionali che implicitamente limitano la discrezionalità legislativa. La liberà del legislatore nell'adozione di discipline meramente riproduttive sembra infatti incontrare almeno altri due limiti: la sussistenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale e della disposizione riprodotta e la sua abrogazione ad opera di referendum popolare.



SICI: 0391-7428(2007)3<421:I'VDR>2.0.ZU;2-5

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