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Autore
Ruggeri, Antonio

Titolo
Neoregionalismo e tecniche di regolazione dei diritti sociali.
Periodico
Diritto e società
Anno: 2001 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 191 - Pagina finale: 243

I rapporti tra ordinamento " neoregionale" dello Stato e diritti sociali, con specifico riguardo alle tecniche di regolazione di questi ultimi. sono qui ambientati ed indagati su tre pian diversi, che pure si intersecano reciprocamente in più punti: quello sul quale si articola il nuovo riparto di materie e funzioni tra Stato e Regioni , secondo la legge d riforma costituzionale approvata dalle Camere nel marzo 2001, l'altro concernente le relazioni tra comunità ed apparato e , infine, quello che attiene al modo di essere della normazione, alla luce delle sue più recenti e marcate tendenze. Sul primo piano, si rileva come la competenza esclusiva del Stato in orine alla determinazione dei " livelli essenziali" delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali renda complessivamente fluide e mobili le relazioni tra lo Stato stesso e le Regioni, temperando la rigidità del riparto su basi materiali e per tipi di potestà legislativa, operato dal nuovo art.117 cost. Un'ulteriore causa di realizzazione e storicizzazione dei rapporti è , poi, data dall'attivazione di taluni strumenti di normazione ( i regolamenti regionali " delegati") idonei a far espandere l'autonomia persino all'interno degli ambiti propri dello Stato ovvero dal riconoscimento, ora prefigurato dall'ultimo comma del nuovo art. 116 cost., di " forme e condizioni particolari di autonomia " a vantaggio delle Regioni di diritto comune. Sul secondo piano ,si riflette sulle prospettive di affermazione dei diritti sociali che possono aversi da un uso adeguato della sussidiarietà " orizzontale" , il cui raggio azione è, tuttavia , stranamente ristretto dalla legge di riforma al solo campo dell'amministrazione, laddove soprattutto sul terreno della normazione dovrebbe piuttosto aversene il maggiore e più incisivo riscontro. A tal riguardo , si fa notare come debba presumersi ( salva, comunque, la prova del contrario) la irragionevolezza delle soluzioni legislativi, statali o regionali, che, dopo aver riconosciuto l'idoneità dell'intervento privato alla suffissazione di interessi generali, riportano la cura degli interessi stessi in capo agli enti territoriali. Sul terzo piano , rilevati gli effetti negativi derivanti a carico dei diritti dalla ormai stabile.. instabilità della normazione ( che pone in stato di evidente sofferenza il principio di cui all'art.2 cost.), ci si sofferma sulla riduzione delle garanzie conseguente al " transito" di quote sempre più consistenti di normazione dalla legge al regolamento , per una parte almeno dovuta alla circostanza che, in tal modo, cis i priva della possibilità di ulteriori avanzamenti e riconoscimenti a favore dei diritti, quali non di rado si hanno dagli interventi " manipolativi" dei testi di legge posti in essere dalla Corte costituzionale e invece, come si sa, perlomeno fino ad oggi, non riscontrabili nei confronti dei regolamenti. Da ultimo, si passa ad osservare la struttura degli atti di normazione , il cui esame evidenzia una forte accentuazione del tasso di concretezza dei processi produttivi ; e se ne verificano i riflessi in ordine alla tutela a die diritti , specie qualora dovesse in futuro assistersi ad un utilizzo più accorto o coerente delle tecniche di regolazione giuridica, per il quale rilevanti ( e - ciò che più importa- garantite) indicazioni possono esser date soprattutto dai nuovi statuti.



SICI: 0391-7428(2001)2<191:NETDRD>2.0.ZU;2-A

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